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OPERE SOCIALI SERVIZI SPA
Opere Sociali Servizi SpA è una società mista, a maggioranza pubblica, costituita ad aprile del 2007 a seguito di una gara ad evidenza pubblica esperita dalla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia di Savona (ex IPAB). L’Assemblea dei Soci è composta al 68% da Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia e al 32% dal Consorzio C.RE.S.S.. La gestione in qualità dei servizi del territorio, garantisce l’idoneo svolgimento di azioni monitorate e controllate che permettono una verifica puntuale del raggiungimento degli obiettivi preposti.
La Carta dei Servizi è l’atto fondamentale con il quale Opere Sociali Servizi SpA rappresenta in modo trasparente – nei confronti degli ospiti, dei loro familiari, delle Istituzioni e di tutta la popolazione – l’organizzazione e le caratteristiche dei servizi che gestisce e delle prestazioni erogate, i valori a cui si ispira, le regole di accesso e funzionamento dei servizi, i diritti e i doveri che l’azienda e gli utenti reciprocamente si impegnano a rispettare, le modalità con le quali promuovere e favorire la partecipazione e il confronto con le famiglie e con i soggetti rappresentativi degli utenti del territorio.
NORMATIVA SU VISITE FAMILIARI
Art. 14 DL 65 del 18 maggio 2021 | Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19
Queste nuove disposizioni hanno introdotto alcune importanti novità, delle quali le più significative sono: la richiesta ai visitati di esibire la “Certificazione Verde covid 19, la sottoscrizione di un patto di condivisione del rischio tra la struttura ospitante ed i familiari; la possibilità per i nostri ospiti di incontrare due familiari nelle visite all’esterno della struttura e un familiare nel caso sia consentito dal Direttore Sanitario l’accesso all’interno della struttura.
La certificazione verde si concretizza ad oggi nei seguenti 4 casi:
- Certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS – Cov2 con validità 9 mesi;
- La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è’ rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- Certificazione di guarigione dall’infezione da SARS – Cov2 rilasciato dal MMG;
- Referto di un test molecolare, riconosciuto da autorità sanitaria o effettuato da operatori sanitari; entro le 48 ore dal prelievo; Referto di un test antigenico rapido (TAR), entro le 48 ore dal prelievo.
Nb La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
Queste nuove disposizioni hanno introdotto alcune importanti novità, delle quali le più significative sono: la richiesta ai visitati di esibire la “Certificazione Verde covid 19, la sottoscrizione di un patto di condivisione del rischio tra la struttura ospitante ed i familiari; la possibilità per i nostri ospiti di incontrare due familiari nelle visite all’esterno della struttura e un familiare nel caso sia consentito dal Direttore Sanitario l’accesso all’interno della struttura.
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Ultimo aggiornamento di questa pagina | Data 05-06-2024 | Ora 12:41